25 Marzo 2001 (Corriere Salute)

Cure urgenti: nuova sentenza sul ricorso a centri privati

L'Asl deve pagare

decizione in favore di un bimbo autistico

All'inizio di marzo ha fatto discutere una sentenza della Cassazione che ha sancito il diritto di un paziente, bisognoso di cure urgenti, di rivolgersi a una Casa di cura privata e di vedersi rimborsare dalla Asl le spese sostenute, anche senza avere preventivamente richiesto all'Azienda sanitaria stessa una specifica autorizzazione. Adesso, un'altra sentenza si pronuncia su un caso per molti versi simile.

La riabilitazione

II Tribunale di Roma (con sentenza del 6 marzo 2001, Sez. Lavoro, in quanto competente per le questioni di assistenza e previdenza) ha stabilito che la retta pagata dai genitori di un bambino autistico ad un centro privato (non convenzionato) per le terapie riabilitative necessarie, deve ritenersi a carico dell'Azienda sanitaria. Ma vediamo i fatti.

I genitori di un bambino autistico, al quale erano state prescritte alcune attività riabilitative, si rivolgono all'unica struttura specializzata convenzionata del Lazio, ma tutti i 25 posti disponibili presso quell'istituto sono già occupati.

Di conseguenza, la dirczione del centro dichiara l'indisponibilità ad accogliere il ragazzo e inserisce la sua domanda in lista di attesa.

I genitori, considerata la necessità e l'urgenza delle terapie, e non potendo per le loro condizioni economiche sostenere le spese della retta di un centro privato si rivolgono al Tribunale chiedendo un provvedimento d'urgenza, motivato dalle negative conseguenze che un ritardo avrebbe comportato per la salute del figlio.

Il Tribunale accoglie la richiesta dei genitori e stabilisce che la retta del centro privato deve essere rimborsata per intero dall'Asl. E questo perché, secondo l'articolo 32 della Costituzione, il ragazzo autistico ha il diritto d'ottenere dalla Asl le prestazioni riabilitative finalizzate alla cura della patologia di cui era affetto.

L'assegno

II Tribunale conclude sottolineando il fatto che l'Asl non può sottrarsi all'obbligo di rimborso giustificando il suo diniego col fatto che il giovane autistico, in quanto invalido, riceve un assegno di accompagnamento col quale i genitori avrebbero potuto pagare il centro privato. Tale assegno ha, infatti, come dice lo stesso nome, finalità diverse: l'accompagnamento del minore.

Alfonso Marra magistrato


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