13 Ottobre 2000 (Il Sole 24 Ore)

Congedi familiari non retribuiti estesi ai gravi disagi personali

Con la pubblicazione sulla Gazzetta del regolamento decolla la legge 53/2000. E' in vigore dall'11 Ottobre il regolamento del ministro per la Solidarietà sociale di concerto con i ministri del Lavoro, della Sanità e per le Pari opportunità, in attuazione dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n.53, istitutivo dei congedi per gravi motivi familiari. Il decreto278 del 21 luglio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.238 dell'11 Ottobre (Il Sole 24 Ore del 19 e 20 Settembre). Le disposizioni regolano due tipologie di permessi:

tre giorni lavorativi di permesso, in caso di gravi eventi;

un congedo non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa, per gravi e documentati motivi inerenti la persona del lavoratore o i componenti della sua famiglia.

Permessi retribuiti. I lavoratori pubblici o privati hanno diritto a tre giorni complessivi all'anno di permesso retribuito in caso di decesso o di grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, di un parente entro il secondo grado anche non convivente o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore. Vista la particolarità della fattispecie, il dipendente è tenuto esclusivamente a comunicare al datore di lavoro l'evento, precisando i giorni di permesso di cui intende usufruire e nel cui computo non si includono i giorni festivi e quelli non lavorativi. I permessi motivati da una frave infermità devono essere documentati dalla certificazione sanitaria (medico del Ssn, specialista convenzionato, struttura ospedaliera, ecc.) entro cinque giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa, mentre il decesso sarà documentato dal relativo certificato. I tre giorni all'anno sono complessivi, prescindono dalla causa che li ha provocati, devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'insorgere della grave infermità che li ha provocati. Nel caso di grave infermità dei familiari, il lavoratore può concordare con il datore di lavoro, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni. L'accordo è stipulato in forma scritta: in esso sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di esecuzione dell'attività lavorativa; le modalità devono comportare una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti.

Congedi non retribuiti. I dipendenti pubblici o privati potrannno chiedere un congedo, frazionato o continuativo, per un massimo di due anni nell'intera vita lavorativa del richiedente, a seguito di situazioni di grave diagio personale del lavoratore, o di gravi situazioni riferite alla famiglia anagrafica, ai soggetti di cui all'articolo 433 del Codice civile anche se non conviventi, nonchè ai portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Rientrano fra i gravi motivi le necessità familiari conseguenti al decesso di una delle presone elencate, l'impegno del richiedente nella cura e nell'assistenza delle suddette persone per patologie croniche o acute, per programmi di riabilitazione e cura, anche di natura neurologica, psichiatrica o relative a dipendenze. Il limite dei due anni è computato secondo il calendario e include i giorni festivi e quelli non lavorativi compresi nel periodo. In caso di utilizzo frazionato si considera raggiunto il mese quando la sommatoria dei periodi corrisponde a trenta giorni. Salvo sia stabilita una durata minima del congedo, il lavoratore potrà chiedere di rientrare anticipatamente al lavoro, dando un periodo minimo di preavviso di sette giorni nel caso sia stato assunto un lavoratore in sua sostituzione. Al termine del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a certificare i periodi usufruiti, di cui dovrà tener conto il datore di lavoro successivo. Va sottolineata, inoltre, la natura sensibile dei dati contenuti nelle documentazioni che supportano la richiesta del lavoratore: devono essere dunque adottate le prescritte misure dei dati personali trattati.

La Finanziaria 2001. La manovra 2001 modifica l'articolo 4 della legge 53/2000 e prevede che i congedi, se usufruiti in particolari situazioni della lavoratrice madre o dal lavoratore padre di un soggetto con grave handicap, siano retribuiti e coperti da contribuzione figurativa fino a un importo complessivo massimo di 70 milioni annui, non essendo peraltro chiaro il soggetto erogatore di tale importo.



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