4 Novembre 2001 (Corriere Salute p.37)
Pediatri: una sentenza sulle visite a casa
Obbligo di rassicurazione
Bambini malati: visita domiciliare se i genitori sono preoccupati
Compito del dottore non è solo "curare" ma anche "rassicurare". II codice deontologico impone ad ogni medico, oltre all'intervento terapeutico, anche il sollievo della sofferenza e la violazione di tale dovere comporta una responsabilità disciplinare.
Il principio
Questo principio è stato affermato dall'Ordine dei medici di Pistoia ed è stato ritenuto corretto dalle Sezioni Unite della Corta di Cassazione che, con la sentenza numero 10389/2001, hanno confermato il provvedimento disciplinare con cui era stata irrogata , ad un pediatra di libera scelta, la sanzione dell'avvertimento per essersi rifiutato di effettuare una visita domiciliare ad un bimbo di tredici mesi febbricitante, dimostrando così un'insufficiente capacità di comprendere il bisogno di rassicurazione dei genitori.
II caso in esame nasce da un esposto presentato all'Ordine dei Medici di Pistoia dai genitori del bimbo, i quali si dolevano del fatto che il pediatra si era limitato a dare dei consigli per telefono, senza recarsi a casa per visitare il paziente, come richiesto. L'Ordine professionale ha avviato un procedimento disciplinare a carico del pediatra che si difendeva affermando che, vista la scarsa rilevanza dei sintomi clinici riferiti, era inutile il suo intervento domiciliare, L'Ordine ha, invece, ritenuto che il comportamento del pediatra non fosse conforme alla deontologia che impone al medico dì farsi anche carico del bisogno dì rassicurazione manifestato dai genitori.
Il ricorso
II ricorso del pediatra, prima davanti alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie e poi in Cassazione è stato respinto affermando il principio secondo cui, a norma dell'art. 3 del codice deontologico, tra i doveri del medico c'è anche quello del sollievo della sofferenza, sia sotto il profilo fisico che sotto quello psichico.
Questo dovere, secondo la Cassazione, riguarda tutti i medici e prescinde dalle norme contenute negli specifici accordi collettivi che disciplinano la pediatria di base.
Questa decisione conferma che la salvaguardia della deontologia professionale passa necessariamente attraverso un corretto ed autonomo esercizio del potere disciplinare degli Ordini.
Sergio Fucci (magistrato)