Statuto

Agor - Centro di Educazione alla Riabilitazione
TITOLO I :
Costituzione - Sede - Scopo
TITOLO II : I soci
TITOLO III : Gli
organi sociali
TITOLO IV : Il
patrimonio e l'amministrazione
TITOLO V : Scioglimento
dell'Associazione
TITOLO VI : Norma
finale
TITOLO I :
Costituzione - Sede - Scopo
Art. 1 - A norma dell'art. 12 e seguenti del
Codice Civile è costituita un'Associazione denominata "Centro
di Educazione alla Riabilitazione AGOR Associazione
Genitori - ONLUS"
Art. 2 - L'Associazione ha sede legale in Verona,
Via Villa 12 - 37125 QUINZANO (VR).
Art. 3 - L'Associazione non ha fini di lucro ed
ha come scopo esclusivo il perseguimento di finalità di pubblica
utilità, operando nei settori dei servizi sociali di competenza
regionale a norma del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e della Legge
della Regione Veneto 15 dicembre 1982 n. 55. Essa svolge la
propria attività esclusivamente nel territorio della Regione
Veneto. Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione
potrà: a) promuovere iniziative di studio, ricerca e
informazione sui problemi della riabilitazione dei soggetti
cerebrolesi; b) scrivere, stampare, pubblicare, emettere e fare
circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale (con
esclusione dei quotidiani,) trasmissione, fil/pamphlet, manifesto
ed usare qualsiasi altro mezzo di comunicazione, nel rispetto
della normativa vigente; c) gestire centri ed istituti di
consulenza-terapia, direttamente o con convenzioni con terzi; d)
promuovere incontri con le famiglie con un'azione di preparazione
e di sostegno dei rapporti con i familiari assistiti; e)
stipulare accordi, convenzioni con Comuni, Provincie, Regioni
Enti Territoriali e Pubblici, altri organismi di volontariato e
Onlus.
LAssociazione potrà, per il raggiungimento delle proprie finalità, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, bancarie e finanziarie necessarie o utili, chiedere e ricevere contributi da parte di enti, aprire conti correnti bancari e postali, ed effettuare qualsiasi altra operazione bancaria.
LAssociazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Art. 4 - Apposito regolamento approvato dal Consiglio
Direttivo disciplinerà le modalità di conduzione e di gestione
delle attività dell' Associazione, nonchè i rapporti fra
Associazione e soci relativamente all'attività stessa.
TITOLO II : I soci
Art. 5 - Sono soci tutti coloro che condividono
le finalità e i programmi dell'Associazione e si impegnano a
partecipare alle attività della Associazione. Possono altresì
essere soci, le persone giuridiche - società, enti e organismi
associativi - che hanno finalità culturali, di formazione, di
assistenza sociale e ricreative affini a quelle dell'Associazione,
che non perseguono fini di lucro e che collaborano con l'Associazione.
Il socio è tenuto:
Il numero dei soci è illimitato. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita della associazione. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.
La domanda di
ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo
il quale delibererà a maggioranza dei voti dei componenti. Leventuale
rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per
iscritto allinteressato specificandone i motivi. In questo
caso potrà essere presentato appello allAssemblea dei soci
che prenderà in esame la richiesta nel corso della prima
riunione utile.
Art. 6 - Diritti e doveri dei soci.
I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura stabilita annualmente dallAssemblea.
Tutti i soci al
momento dellammissione godono del diritto di partecipazione
alle assemblee sociali, nonché dei diritti dellelettorato
attivo e passivo. Tutti i soci hanno libera consultabilità dei
libri sociali.
Art. 7 - La qualità di socio si perde per
decesso, per recesso, per decadenza e per esclusione.
Può recedere il socio che non è più in grado di partecipare alla vita dell'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo per il socio che non partecipi senza motivo alla vita dell'Associazione e non collabori con essa (prima di dichiarare la decadenza il Consiglio Direttivo deve svolgere gli opportuni accertamenti sulla non partecipazione del socio alla vita dell'Associazione) o non abbia versato i contributi annuali di cui all'art.5. L'esclusione del socio è deliberata dall'assemblea dei soci per gravi motivi di inosservanza degli obblighi sociali, dello statuto e dei regolamenti. Prima dell'esclusione al socio debbono essere contestati i motivi della proposta di esclusione con l'assegnazione di un congruo termine per presentare eventuali deduzioni. I soci receduti, decaduti esclusi o che, comunque, hanno cessato di appartenere all'Associazione, come pure gli eredi del socio defunto non possono ripetere i contributi versati nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
TITOLO III : Gli
organi sociali
Art. 8 - Gli organi dell' Associazione sono: l'
Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, Il Presidente, Il
Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 9 - L'Assemblea è composta dai soci
iscritti nel libro soci, in regola con il pagamento dei
contributi di cui all'art.5. Il socio può delegare un altro
socio. Un socio non può avere più di tre deleghe. L'Assemblea
dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo - mediante avviso
da affiggersi presso la sede sociale 10 giorni prima della data
fissata per la riunione e con lettera da inviare ai soci - almeno
una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
sociale per lapprovazione del bilancio annuale consuntivo e
ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un
decimo dei soci. In casi di urgenza il termine predetto può
essere ridotto fino a tre giorni. L'Assemblea è validamente
costituita in prima convocazione quando sono presenti la metà più
uno dei soci; in seconda convocazione - da effettuarsi non prima
del giorno successivo a quello fissato per la prima convocazione
- qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che
riguardano le loro responsabilità gli Amministratori non hanno
voto. Per le deliberazioni relative alla modifica dell'atto
costitutivo e dello statuto è necessaria la presenza di almeno
la metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. Per le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione
e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole
di almeno tre quarti dei soci. Spetta all'Assemblea: approvare i
programmi generali dell'Associazione; approvare il bilancio
annuale; eleggere il Consiglio Direttivo; eleggere lOrgano
di Revisione Contabile; deliberare sulle azioni di responsabilità
contro gli Amministratori; deliberare su ogni materia sottoposta
al suo esame dal Consiglio Direttivo e da un numero di soci non
inferiore al 10% dei soci. Le assemblee sono presiedute dal
Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente
o, in assenza di questi, dal membro del Consiglio Direttivo più
anziano di età. Le votazioni dell'Assemblea avvengono per voto
palese, salvo che per le deliberazioni concernenti persone, nelle
quali la votazione deve avvenire per voto segreto.
Art. 10 - Il Consiglio Direttivo dura in carica
cinque anni ed è composto da 3 (tre) a 6 (sei) membri soci dell'Associazione.
I membri sono rieleggibili per non più di due mandati
consecutivi. Prima dell'elezione l'Assemblea determinerà il
numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo è investito di
tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che
non siano riservati all'Assemblea dalla legge e dal presente
statuto. Il Consiglio designa fra i propri membri un
Amministratore, che assume la responsabilità della tenuta dei
libri sociali e di sovraintendere alla conduzione amministrativa
dell'Associazione in esecuzione delle deliberazioni degli organi
sociali. I membri del Consiglio Direttivo sono responsabili verso
l'Associazione secondo le norme del mandato, secondo quanto
previsto dagli artt.18 e 19 del Codice Civile. Il Consiglio
Direttivo è convocato dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga
opportuno o su richiesta di almeno due membri. Le riunioni sono
validamente costituite con la presenza della metà più uno dei
membri. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti: in caso
di parità di voti la deliberazione si intende non approvata. Il
Consiglio Direttivo nel suo complesso o ciascuno dei suoi membri,
compreso il Presidente, può essere revocato per gravi motivi con
deliberazione motivata dall'Assemblea dei soci, approvata con un
numero di voti non inferiore alla metà più uno dei soci dell'Associazione.
Art. 11 - Il Presidente è eletto dal Consiglio
Direttivo fra i propri membri e dura in carica cinque anni. Il
Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione.
In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice
Presidente eletto dal Consiglio Direttivo per una egual durata di
cinque anni. In caso di assenza o impedimento del Presidente e
del Vice Presidente lo sostituisce il consigliere più anziano di
età.
Per gli atti di
straordinaria amministrazione assunti in via di urgenza il
Presidente ha lobbligo di sottoporli per la ratifica al
Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla data del provvedimento.
Art. 12 - LOrgano di Revisione Contabile
il quale può essere, a scelta dellassemblea monocratico o
collegiale è eletto dall'Assemblea, anche fra non soci dell'Associazione.
Dura in carica cinque anni ed ha gli stessi compiti dei Revisori
dei Conti dei Comuni previsti dalle vigenti leggi.
TITOLO IV : Il
patrimonio e l'amministrazione
Art. 13 - Il patrimonio dell'Associazione è
costituito:
I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. i versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
Alla data di approvazione del presente Statuto il patrimonio dellAssociazione è così costituito:
- Disponibilità
bancarie presso Banca Popolare di Verona B.S.G.S.P. dipendenza di
Quinzano £ 36.667.671; BI Pop Sede Centrale di Verona £
1.105.180 per lire 15.326.574 presso lUfficio Postale di
Quinzano; saldo di cassa: £ 6.551.400.
Art. 14 - L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno)
dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redigerà
annualmente un rendiconto economico e finanziario, da sottoporre
allapprovazione dellAssemblea entro quattro mesi
dalla chiusura dellesercizio sociale, che delibererà ai
sensi dellarticolo 9 del presente Statuto.
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanza di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dellEnte, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus direttamente collegate con lo stesso Ente. LAssociazione ha lobbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
TITOLO V :
Scioglimento dell'Associazione
Art. 15 - L'Associazione si scioglie per
impossibilità di raggiungere gli scopi sociali, accertata e
dichiarata dall'Assemblea dei soci. In caso di scioglimento i
beni saranno devoluti ad enti aventi fini analoghi a quelli dell'Associazione,
indicati espressamente dall'Assemblea nella deliberazione di cui
al comma precedente dopo sentito l'organismo di controllo di cui
all'art.3 comma 190 della Legge 23/12/96 n.662, nonché ai sensi
degli articoli 27 e 31 del codice civile, salvo diversa
destinazione imposta dalla Legge. L'Assemblea procederà inoltre
alla nomina di uno o più liquidatori.
Art. 16 - Clausola di salvaguardia.
La qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale e luso dellacronimo ONLUS negli atti dellEnte sono subordinati alliscrizione allanagrafica unica delle Onlus prevista dallart. 11 del D.lgs. 4/12/1997 numero 460, appositamente istituita presso il Ministero delle Finanze.
TITOLO VI : Norma
finale
Art. 17 - Per quanto non previsto dal presente
statuto valgono le norme di cui al titolo II, capi I e II nel
libro primo del Codice Civile, nonchè le norme speciali sulle
associazioni riconosciute senza fini di lucro e con finalità di
pubblica utilità.